CS COLONI SUI DAT

Pubblichiamo il comunicato stampa del 18 Febbraio con cui il Capogruppo PD Giovanni Maria Coloni interviene sulla questione DAT.

Trieste, 18 febbraio 2014

Il capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Trieste, Giovanni Maria Coloni, interviene sulla proposta di deliberazione per l’istituzione di un servizio per il deposito e la custodia delle dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti sanitari.
La proposta di istituzione e regolamentazione del servizio – ricorda Coloni – è stata licenziata dalla Giunta Comunale in esito al mandato ricevuto, con un voto trasversale, da parte del Consiglio Comunale, e passa ora alle Circoscrizioni per poi approdare al Consiglio Comunale stesso.
Il capogruppo PD esprime apprezzamento per l’impostazione molto attenta ed equilibrata della proposta di delibera, che rappresenta quindi una valida base per i successivi passaggi istituzionali.
Il tema infatti è sicuramente delicato, ed è stato e sarà pertanto trattato con chiarezza e al tempo stesso in modo prudente e costruttivo.
Va ricordato che le DAT sono dichiarazioni volontarie e preventive in merito a futuri trattamenti sanitari che una persona desidera ricevere o non ricevere nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato: la DAT pertanto può essere un’indicazione importante per il medico, ma non può vincolarlo nelle scelte che, in coscienza, egli compie, tenuto conto di quanto espresso dal paziente.
In tale contesto, il servizio comunale è – ovviamente – del tutto facoltativo e riservato solo a chi intenderà avvalersene, e la sua funzione sarà quindi unicamente quella – molto importante – di dare certificazione dell’esistenza della DAT, della persona da cui proviene e della data della dichiarazione stessa. Non spetta invece al Comune entrare nel merito e nel contenuto della dichiarazione.
Peraltro, come si ricava anche dalle fonti richiamate nella delibera (artt. 2, 13 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana, Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1997 ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n° 145 del 28 marzo 2001, parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 18.12.2003) le dichiarazioni anticipate di trattamento non possono contenere disposizioni finalizzate all’eutanasia, né contraddire la legge vigente, le regole e la deontologia medica, e, comunque, il medico non può essere costretto a fare alcunchè di contrario alla sua scienza e coscienza.
Il provvedimento si pone quindi – osserva Coloni – nel più ampio quadro di riferimento, largamente condiviso ed in linea con l’ordinamento ora vigente in Italia, per cui si rifiutano l’eutanasia così come l’accanimento terapeutico, e si sottolinea invece l’assoluto rilievo di un positivo rapporto tra il medico, il paziente e i suoi familiari, e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie nelle situazioni di maggiore fragilità.